interactive GDPR 2016/0679 IT
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- dato personale
- trattamento
- limitazione di trattamento
- profilazione
- pseudonimizzazione
- archivio
- titolare del trattamento
- responsabile del trattamento
- destinatario
- terzo
- consenso dell'interessato
- violazione dei dati personali
- dati genetici
- dati biometrici
- dati relativi alla salute
- stabilimento principale
- rappresentante
- impresa
- gruppo imprenditoriale
- norme vincolanti d'impresa
- autorità di controllo
- autorità di controllo interessata
- trattamento transfrontaliero
- obiezione pertinente e motivata
- servizio della società dell'informazione
- organizzazione internazionale
- trattamento 30
- dati 17
- responsabile 15
- protezione 14
- titolare 9
- unione 6
- presente 6
- nonché 6
- regolamento 5
- autorità_di_controllo 5
- membri 5
- stati 5
- connesse 4
- relative 4
- disposizioni 4
- rappresentante 4
- ambito 4
- merito 4
- compiti 4
- personali 4
- fornire 4
- applicazione 3
- natura 3
- contesto 3
- questioni 3
- finalità 3
- tenuto 3
- fungere 3
- conto 3
- il 3
- incaricato 3
- eseguire 2
- propri 2
- debitamente 2
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- considera 2
- questione 2
- caso 2
- effettuare 2
- consultazioni 2
- relativamente 2
- qualunque 2
- inerenti 2
- informare 2
- condotta 2
- codici 2
- certificazione 2
- politiche 2
- interessati 2
Articolo 39
Compiti del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
a) | informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; |
b) | sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; |
c) | fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; |
d) | cooperare con l' autorità_di_controllo; e |
e) | fungere da punto di contatto per l' autorità_di_controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. |
2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
Articolo 27
Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione
1. Ove si applichi l'articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell'Unione.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
a) | al trattamento se quest'ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure |
b) | alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici. |
3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.
4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità_di_controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.
5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.
Articolo 39
Compiti del responsabile della protezione dei dati
1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
a) | informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; |
b) | sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; |
c) | fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; |
d) | cooperare con l' autorità_di_controllo; e |
e) | fungere da punto di contatto per l' autorità_di_controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. |
2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
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dal 2004 diritto e informatica